Il nuovo regolamento “de minimis” alza il massimale a 300.000 euro

Il 13 Dicembre 2023, la Commissione Europea ha pubblicato il nuovo Regolamento de minimis (Reg. UE n. 2023/2831) che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2024.

Cosa cambia

Tale regolamento (UE 2023/2831 del 13.12.2023) si aggiorna per il settennato 2024 – 2030, restando molto simile al passato per regole e funzionamento salvo un’importante differenza. Ogni impresa potrà beneficiare del nuovo plafond che passa da 200.000 euro a 300.000 euro, nel triennio a partire dal 1° gennaio 2024.

Il calcolo dei vari plafond “de minimis” non riguardano soltanto la singola azienda ma il gruppo aziendale nella quale è inserita come impresa unica.

Nello specifico si intende per impresa unica l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni di collegamento seguenti:

  • un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
  • un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
  • un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
  • un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima;
  • le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni sopra citate per il tramite di una o più altre imprese.

Il regolamento stabilisce inoltre, l’introduzione dell’obbligo per gli Stati membri di registrare gli aiuti “de minimis” in un registro centrale istituito a livello nazionale o dell’UE a partire dal 1° gennaio 2026, riducendo così gli obblighi di comunicazione per le imprese.

Cosa resta invariato

Restano invariate le principali caratteristiche ovvero:

  • il “de minimis” è applicabile sia alle pmi che alle grandi imprese;
  • il periodo di tre anni da prendere in considerazione deve essere valutato su base mobile, quindi dal 1 gennaio 2024 sono da considerare prudenzialmente il 2021, 2022, 2023 e gli incentivi che si richiederanno nel 2024;
  • gli aiuti “de minimis” sono concessi nel momento in cui all’impresa è accordato il diritto di ricevere gli aiuti – tipicamente il decreto di concessione – indipendentemente dalla effettiva data di erogazione dei contributi.

Un valido strumento di supporto del calcolo del plafond “de minimis” è il Registro Nazionale aiuti di Stato.

Potrebbe interessarti: Piano transizione 5.0