Il problema di cumulabilità emerso dalle diverse interpretazioni della Circolare del 14 Ottobre 2021, ha sollevato l’esigenza di fornire dei chiarimenti in merito.

Al fine quindi di scongiurare dubbi ed incertezze nell’attuazione degli interventi previsti all’interno del PNRR e finanziati dal Dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF), il Mef ha pubblicato la Circolare n. 33 del 31 Dicembre 2021, nella quale vengono ribaditi i concetti di doppio finanziamento e di cumulo delle misure agevolative.

Il doppio finanziamento, vietato espressamente dalla normativa europea, intende evitare che il medesimo costo di un intervento possa essere rimborsato due volte, anche nel caso in cui le fonti di finanziamento pubbliche siano di natura diversa.

Il concetto di cumulo, invece, si riferisce alla possibilità di stabilire una sinergia tra diverse forme di sostegno pubblico di un intervento, che vengono in tal modo “cumulate” a copertura di diverse quote parti di un progetto/investimento, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo.

A titolo esemplificativo, se una misura del PNRR finanzia il 40% del valore di un bene/progetto, la quota rimanente del 60% può essere finanziata attraverso altre fonti, purché si rispettino le disposizioni di cumulo di volta in volta applicabili e, complessivamente, non si superi il 100% del relativo costo. In quest’ultimo caso, parte dei costi sarebbero infatti finanziati due volte e tale fattispecie sarebbe riconducibile all’interno del cosiddetto “doppio finanziamento”, di cui è fatto sempre divieto.

Questo vale anche per la misura PNRR Transizione 4.0 che prevede la concessione di un credito d’imposta per le imprese che investono in tecnologie 4.0 e in Ricerca e sviluppo. In tal caso, laddove l’investimento risultasse in parte finanziato da altre risorse pubbliche, è ammesso il cumulo con il credito d’imposta (fino a concorrenza del 100% del costo dell’investimento), esclusivamente per la parte di costo dell’investimento non finanziata con le altre risorse pubbliche.

In conclusione si conferma che le misure finanziate all’interno del PNRR possono essere cumulate con altre agevolazioni salvo ovviamente i limiti esistenti dalla normativa nazionale ed europea vigente, ivi compresa quella riferita agli aiuti di stato.

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