L’attuale normativa nazionale prevede che il Credito d’Imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 sia una misura cumulabile con altre tipologie di agevolazioni di tipo fiscale e non, che abbiano ad oggetto i medesimi costi – ad esempio la Nuova Sabatini, il credito di imposta Sud, gli aiuti regionali con oggetto i medesimi costi, ed altre misure – a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

A seguito della pubblicazione della risoluzione n. 68/E/2021 dell’Agenzia delle Entrate (AdE) del 30 novembre 2021 il problema di cumulabilità di queste misure sembrerebbe diventare concreto per tutte le imprese che vogliono trarre il massimo beneficio dai loro investimenti.

Nello specifico i bonus cofinanziati dal Pnrr che attingono già dal 2021 alle risorse del Piano sono:

• credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 e immateriali 4.0;
• credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo e innovazione tecnologica;
• credito d’imposta per le spese di formazione nel settore delle tecnologie 4.0.

L’allegato alla circolare del 14.10.2021, 21/2021, che stabilisce le modalità di divieto di cumulo, non costituisce però fonte di diritto e non vincola dunque i contribuenti, così come stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza 5137/2014.
Certamente il divieto di cumulo inserito dal Mef apre scenari complicati dalla mole delle richieste di agevolazioni già in essere.

Per quanto riguarda la Ue, il divieto di cumulo degli incentivi risulta circoscritto al “finanziare 2 volte la stessa spesa nell’ambito del dispositivo e di altri programmi dell’Unione” (art. 9 Regolamento Ue 12.10.2021, n. 2021/241).

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