L’articolo 1, comma 123, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole, con una dotazione di 5 milioni di euro per l’anno 2020, destinato a favorire gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi da parte delle imprese agricole, o per i soggetti che effettuano investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell’elenco di cui all’allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Il Fondo si rivolge alle PMI agricole (micro, piccola e media impresa), con sede legale o un’unità locale ubicata sul territorio nazionale e regolarmente costituite e iscritte come attive nel Registro delle imprese (sezione speciale imprese agricole) della Camera di commercio territorialmente competente.
Le agevolazioni sono concesse nella forma di contributo a fondo perduto, nella misura del 30% delle spese ammissibili, ovvero del 40% nel caso di spese riferite all’acquisto di beni strumentali, materiali o immateriali, compresi negli allegati A o B della legge n. 232/2016.
Le agevolazioni sono riconosciute nel limite di euro 20.000,00 per soggetto beneficiario.
Ai fini dell’ammissibilità, le spese devono essere sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione ed essere relative a beni strumentali allo svolgimento dell’attività d’impresa, nuovi di fabbrica, acquistati da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente.
Inoltre tali spese devono essere pagate esclusivamente attraverso conti correnti intestati all’impresa beneficiaria e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l’immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura.
L’investimento relativo all’acquisizione dei beni deve:
• essere inerente alla trasformazione di prodotti agricoli o alla commercializzazione di prodotti agricoli;
• essere avviato successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione;
• essere ultimato entro 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione;
• essere mantenuto, per almeno 3 anni dalla data di erogazione del saldo del contributo o, se successiva, dalla data di installazione dell’ultimo bene agevolato, nel territorio della regione in cui è ubicata la sede legale o l’unità locale agevolata.
Non sono ammissibili alle agevolazioni le spese relative a beni usati o acquisiti attraverso il sistema della locazione finanziaria.
La concessione delle agevolazioni avviene sulla base di una procedura valutativa a sportello del decreto legislativo n.123/1998.
I termini di presentazione delle domande di agevolazione e gli ulteriori elementi utili a disciplinare l’attuazione dell’intervento agevolativo, saranno definiti con successivo provvedimento del Direttore della Direzione generale per gli incentivi alle imprese.
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