Credito di imposta per PMI che hanno subito perdite a causa dell’emergenza epidemiologica
L’ agevolazione prevista dal D.L. Rilancio a sostegno della patrimonializzazione delle PMI prevede due tipologie di crediti d’imposta, che nello specifico sono così suddivisi:
• Credito d’imposta sui conferimenti in denaro per aumenti di capitale
• Credito d’imposta sulle perdite registrate nel 2020
Il primo credito d’imposta è riconosciuto ai soggetti che effettuano tra il 20 maggio 2020 e il 31 dicembre 2020 conferimenti in denaro in una o più società, di cui al comma 4, in misura pari al 20 per cento dell’ammontare del conferimento medesimo. Il conferimento massimo su cui calcolare il credito d’imposta non può eccedere l’importo di euro 2.000.000.
Tale misura si applica agli aumenti di capitale effettuati in società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, anche semplificata, società cooperative, società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003, aventi sede legale in Italia e regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese.
Possono beneficiarne le PMI che, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno registrato nei mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione complessiva dell’ammontare dei ricavi rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente in misura non inferiore al 33 per cento. L’ammontare dei ricavi deve essere superiore a 5 milioni di auro e fino a 50 milioni di euro.
Il secondo credito d’imposta è riconosciuto a seguito dell’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020 ed è pari al 50 per cento delle perdite eccedenti il 10 per cento del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30 per cento dell’aumento di capitale
In entrambi i casi i soggetti investitori che intendono avvalersi del credito d’imposta devono presentare apposita istanza all’Agenzia delle entrate, che previa verifica della correttezza formale dei dati indicati nell’istanza, riconosce il credito d’imposta secondo l’ordine di presentazione delle istanze e fino all’esaurimento delle risorse.
Il credito d’imposta riconosciuto è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di effettuazione dell’investimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l’utilizzo.
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