Predisponiamo le PMI alla riapertura

Con riferimento al D.L. Cura Italia di cui all’oggetto ed, in particolare, a quanto previsto dal relativo art. 56, micro, piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, possono avvalersi dietro comunicazione, in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia delle seguenti misure di sostegno finanziario:

  1. per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020, gli importi accodati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020*;
  2. per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizione;
  3. per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

La comunicazione prevista al comma 2 è corredata dalla dichiarazione con la quale l’Impresa autocertifica ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19.

Possono beneficiare delle misure di cui al comma 2 le Imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate.

In aggiunta a quanto indicato nell’art. 56 del Decreto Legge Cura Italia, nei prossimi mesi la maggior parte delle PMI potrebbero registrare carenza di liquidità, necessaria per far ripartire il proprio business e per sopportare eventuali ritardi nei pagamenti dei propri clienti.

Fra le varie misure che potranno essere adottate a livello nazionale, sicuramente le Banche e gli Istituti finanziari avranno a disposizione il supporto previsto dal Fondo di Garanzia.

Prevediamo un numero incrementale di richieste al sistema e, considerando i passaggi necessari per l’ottenimento della garanzia, potrebbe essere utile predisporre un fascicolo informativo della propria azienda che permetta la maggior celerità dell’iter istruttorio nell’interesse di entrambi gli attori (banca e PMI).

Consigliamo a tal fine di provvedere da subito alla raccolta e predisposizione di tale documentazione, in modo da potersi successivamente concentrare su altri aspetti non secondari della propria attività.

 *L’art. 56 comma 2 lettera a) impone di non revocare tali linee fino a settembre e Banca d’Italia impone di non segnalare (per il periodo marzo-settembre)  eventuali past due, il rinnovo delle linee è comunque la soluzione più efficiente ed efficace per prorogare le scadenza anche oltre il 30 settembre.

Potrebbe interessarti anche: Decreto Cura Italia