A seguito del Decreto Cura Italia e per la durata di 9 mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso, in deroga rispetto alle precedenti disposizioni, si applicheranno le seguenti misure:

  1. la garanzia è concessa a titolo gratuito;
  2. l’importo massimo di garanzia per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina UE a 5 milioni di euro*;
  3. all’interno del plafond attualmente operativo di 2,5 milioni è stato attivato un plafond con sottolimite di 1,5 milioni del Fondo:
  • per la garanzia diretta con percentuale di copertura pari all’80% su tutte le linee;
  • per la riassicurazione con percentuale di copertura del 90% dell’importo garantito dal Confidi;
  1. sono ammissibili al Fondo le operazioni di rinegoziazione e consolidamento delle linee di credito a condizione che sia concesso un credito aggiuntivo pari al 10% rispetto al debito residuo;
  2. viene eliminata la commissione per mancato perfezionamento;
  3. la valutazione di accessibilità alla garanzia del Fondo è determinata esclusivamente sulla base del modulo economico finanziario. Restano escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze”, con “inadempienze probabili” o che rientrino nella nozione di “impresa in difficoltà”;
  4. per le operazioni per le quali le banche o gli intermediari finanziari hanno accordato la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola rata capitale, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, la durata della garanzia è estesa di conseguenza;
  5. per il settore turistico alberghiero e delle attività immobiliari per operazioni superiori a 10 anni e di importo superiore a 500.000 euro la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre garanzie.

* in attesa di delibera UE

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