Al fine di favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili e di stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti e il rafforzamento della collaborazione tra questi e l’Amministrazione finanziaria, anche con l’utilizzo di forme di comunicazione preventiva rispetto alle scadenze fiscali, l’art. 9bis del D.L. 50/2017 (conv. in L. 96/2017) ha istituito indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni.

Questi indici, ai sensi dell’art. 1 co. 931, L. 205/2017, si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31/12/2018. Gli indici, elaborati con una metodologia basata su analisi di dati e informazioni relativi a più periodi di imposta, rappresentano la sintesi di indicatori elementari tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili, ed esprimono su una scala da 1 a 10 il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente, anche al fine di consentire a quest’ultimo, sulla base dei dati dichiarati entro i termini ordinariamente previsti, l’accesso al regime premiale.

Gli indici non si applicano ai periodi di imposta nei quali il contribuente:

  • ha iniziato o cessato l’attività ovvero non si trova in condizioni di normale svolgimento della stessa
  • dichiara ricavi di ricavi di cui all’art. 85 co. 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all’articolo 54, co. 1, del TUIR, di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi indici.

In relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all’applicazione degli indici, sono riconosciuti benefici specifici, quali ad esempio esonero visto di conformità per compensazione crediti IVA, imposte dirette e IRAP.

Particolare attenzione deve essere posta agli indicatori elementari di affidabilità e agli indicatori elementari di anomalia che vengono segnalati dal sistema. Quindi non è sufficiente valutare solo il valore numerico dell’indice espresso.

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