La Legge 190/2014 ha introdotto un nuovo regime contabile applicabile alle persone fisiche con partita IVA autonoma. Tale regime, entrato in vigore il 1° gennaio 2015 è stato recentemente modificato dalla Legge 145/2018 che ne ha ampliato l’applicabilità.

Il regime si applica naturalmente ai contribuenti che hanno conseguito nell’anno precedente ricavi ovvero percepito compensi fino ad un massimo di 65.000 euro.

La determinazione del reddito avviene applicando ai ricavi una percentuale di redditività (che varia dal 40% al 86% a seconda dell’attività svolta). La tabella dei coefficienti di redditività, per ogni codice attività ATECO 2007 identifica la percentuale applicabile.

Al fine di rendere più vantaggiosa l’adesione a tale regime forfettario, dal 2016 è stata prevista la riduzione dell’aliquota d’imposta al 5% per i primi cinque anni di attività, negli altri casi è prevista aliquota d’imposta al 15%.

Numerose le semplificazioni contabili. Viene eliminato l’obbligo di tenuta libri contabili ai fini delle imposte dirette e dell’IVA e di registrazione dei documenti fiscali, non si applicano gli studi di settore, ai fini IVA non si detrae e non si addebita per rivalsa.

Il conteggio dell’imposta è effettuato nel seguente modo:
((Ricavi x coefficiente di redditività) – contributi INPS versati)) * aliquota di imposta al 5% o 15%