L’agevolazione prevede un contributo a fondo perduto a favore degli enti fieristici e delle imprese che organizzano eventi fieristici di rilievo internazionale per le quali la pandemia di Covid-19 ha comportato la sospensione o la riduzione dell’attività commerciale ed erogato a valere sull’apposita quota del Fondo per la Promozione Integrata destinata.

I soggetti che intendono presentare domanda devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • essere in stato di attività e risultare iscritti nel registro delle imprese, e costituiti in forma di società di capitali con sede legale in Italia;
  • per le società che organizzano eventi di rilievo internazionale, devono risultare attive al 31 dicembre 2019, nell’organizzazione di convegni e fiere (82.30.00) o in altri servizi di sostegno alle imprese (82.99.99)
  • avere organizzato o ospitato, nei 4 anni precedenti alla data di presentazione della domanda di Contributo, almeno un evento/fiera di respiro internazionale, presente nel calendario AEFI delle manifestazioni internazionali;
  • aver depositato presso il Registro Imprese il Bilancio relativo all’esercizio 2019. Il Bilancio deve riguardare lo stesso soggetto richiedente (identificato dal codice fiscale);
  • non trovarsi già alla data del 31 dicembre 2019 in difficoltà ai sensi dell’articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 (si precisa che non trova applicazione la deroga per microimprese e piccole imprese);
  • non essere soggetto a/non aver depositato istanza per qualsiasi procedura di tipo liquidatorio o aver deliberato la liquidazione dell’impresa;
  • aver subito nel “Periodo Ammissibile” un calo di fatturato (Voce Ricavi A1) di almeno il 30% rispetto all’analogo periodo del 2019. L’impresa beneficiaria potrà scegliere come “Periodo Ammissibile” alternativamente:

a) dal 1° Marzo 2020 al 31 Dicembre 2020 (in questo caso il confronto dovrà essere effettuato rispetto al Fatturato riportato nel Bilancio depositato del 2019 e riferibile per competenza all’arco temporale ricompreso tra il 1° Marzo 2019 ed il 31 Dicembre 2019).
b) dal 1° Marzo 2020 al 28 Febbraio 2021 (in questo caso il confronto dovrà essere effettuato rispetto al Fatturato riportato nel Bilancio depositato del 2019).

Il limite massimo del Contributo concedibile è pari al 70% dei costi fissi non coperti, ovvero i costi fissi sostenuti dai soggetti beneficiari durante il periodo ammissibile prescelto nella domanda, e che non siano coperti da utili, misure di sostegno erogate dalle pubbliche amministrazioni o da altre fonti, quali a titolo esemplificativo assicurazioni, misure di aiuto approvate dalla Commissione Europea ai sensi del Temporary Framework o ai sensi dell’art. 107, par. 2, lett. b), TFUE. Le modalità di calcolo del limite massimo del Contributo concedibile sono determinate nello Schema di calcolo delle perdite e del contributo previsto dalla Circolare.

L’importo massimo del Contributo non potrà comunque superare il valore complessivo di 10 milioni di euro in termini di valore nominale calcolato al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

Sarà a cura di SIMEST istruire le domande secondo l’ordine cronologico di presentazione.

Successivamente, previa verifica dei requisiti, il contributo verrà erogato in un’unica soluzione per l’intero importo deliberato, entro 30 giorni dalla data di delibera di concessione del Contributo, che verrà comunicata con l’Esito della Domanda.

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