Obiettivo della misura
La misura, finanziata con risorse del PNRR, è finalizzata alla riduzione dell’impatto ambientale della filiera agroalimentare, attraverso il sostegno alla realizzazione di impianti fotovoltaici installati sulle coperture di edifici a uso produttivo operanti nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, inclusi gli immobili destinati ad attività di ricezione e ospitalità agrituristica.
Gli interventi sono realizzati senza consumo di suolo e possono essere accompagnati da opere di riqualificazione delle strutture interessate, quali la rimozione e lo smaltimento dell’eternit/amianto, ove presente, nonché il miglioramento delle prestazioni energetiche delle coperture mediante interventi di coibentazione e sistemi di aerazione.
Soggetti beneficiari
I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono:
- gli imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;
- le imprese agroindustriali;
- indipendentemente dai propri associati, le cooperative agricole che svolgono attività di cui all’articolo 2135 del Codice civile e le cooperative o loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228;
- i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) costituiti in forma aggregata quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, associazioni temporanee di imprese (A.T.I.), raggruppamenti temporanei di impresa (R.T.I), reti d’impresa, comunità energetiche rinnovabili (CER).
Dotazione finanziaria
La dotazione finanziaria complessiva della misura “Facility Parco Agrisolare”, integralmente a valere sul PNRR, ammonta a 789 milioni di euro, di cui 16 milioni quali oneri d gestione, così suddivisa:
- alle imprese del settore della produzione agricola primaria, con vincolo dell’autoconsumo (vedi tabella 1 A) una quota pari a 473 milioni di euro;
- alle imprese del settore della trasformazione di prodotti agricoli, (vedi tabella 2A), un importo pari a 150 milioni di euro;
- alle imprese del settore della trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli, (vedi tabella 3A), un importo pari a 10 milioni di euro;
- alle imprese del settore della produzione agricola primaria, senza il vincolo dell’autoconsumo
(vedi tabella 4A), un importo pari a 140 milioni di euro.
Le imprese del settore della produzione agricola primaria possono presentare domande a valere sulle risorse alternativamente del punto a) o del punto d). Qualora l’impresa presenti domande a valere sulle risorse di entrambi i punti, solo una domanda potrà essere valutata.
Spese ammissibili
Sono considerate ammissibili le spese sostenute successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione, in particolare:
1) Realizzazione di impianti fotovoltaici, cioè:
- fornitura e posa in opera di moduli fotovoltaici, inverter, sistemi di monitoraggio e gestione, nonché delle ulteriori componenti necessarie al funzionamento dell’impianto;
- fornitura e messa in opera dei materiali e delle opere impiantistiche indispensabili alla realizzazione dell’intervento;
- oneri di connessione alla rete elettrica.
Le spese per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico sono riconosciute entro il limite massimo di 1.500 euro/kWp per i moduli che ricadono nella categoria B o C del Registro dei Moduli Fotovoltaici di ENEA; fino a 1.000 euro/kWp per i moduli che ricadono nella categoria A dello stesso Registro.
In ogni caso è ammessa una spesa massima di 1.500.000€ per gli impianti fotovoltaici.
2) Acquisto sistemi di accumulo, cioè:
- acquisto e installazione batterie;
- acquisto e installazione dispositivi di gestione, hardware, software ed eventuali licenze.
Per i sistemi di accumulo è previsto un limite di spesa pari a 700euro/kWh, con un tetto massimo di 50.000€.
3) Acquisto di dispositivi di ricarica , con un limite di spesa massimo pari a 10.000€.
4) Interventi complementari, cioè :
- rimozione e smaltimento dell’amianto, ove presente;
- interventi di isolamento termico e coibentazione delle coperture;
- realizzazione di sistemi di aerazione delle coperture, connessi alla sostituzione del tetto e alla creazione di intercapedini d’aria.
Tali interventi comprendono le attività di demolizione e ricostruzione delle coperture, nonché la fornitura e posa dei materiali necessari, nel limite massimo di 700 euro/kWp, fermo restando un tetto massimo di 700.000€ di spesa.
- Spese tecniche
Sono ammissibili anche le spese tecniche strettamente connesse al progetto, incluse quelle relative a progettazione, asseverazioni, direzione lavori, collaudi nonché i costi per l’elaborazione e la presentazione della domanda di agevolazione.
Contributo
Agli interventi realizzati viene riconosciuto un finanziamento in conto capitale con le seguenti intensità di aiuto, con le relative maggiorazioni ove previste, rispetto alla spesa ammessa:
1) Per aziende agricole impegnate nel settore della produzione agricola primaria (tab. 1 A), pari all’80% delle spese ammissibili con vincolo di autoconsumo ;
2) Per aziende impegnate nel settore della trasformazione di prodotti agricoli in prodotti agricoli (tab. 2 A), senza vincolo di autoconsumo., l’intensità massima riconoscibile del contributo è pari:
- All’ 80% delle spese ammissibili, se la potenza dell’impianto fotovoltaico è compresa tra 6 kWp e 200 kWp;
- Al 65% delle spese ammissibili, se la potenza dell’impianto fotovoltaico è compresa tra 200 kWp e 500 kWp;
- Al 50% delle spese ammissibili, se la potenza dell’impianto è maggiore di 500 kWp fino al massimo di 1000 kWp.
3) Per aziende impegnate nel settore della trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli (tab. 3 A), nel limite del’30% delle spese ammissibili, senza vincolo di autoconsumo.
In questo caso, l’intensità di aiuto può essere aumentata di:
- 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese;
- 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese;
- 15 punti percentuali per investimenti effettuati nelle regioni del Mezzogiorno.
4) Per aziende impegnate nel settore della produzione agricola primaria, senza vincolo di autoconsumo (tab. 4 A), nel limite del 30% delle spese ammissibili.
In questo caso, l’intensità di aiuto può essere aumentata di:
- 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese;
- 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese;
- 15 punti percentuali per investimenti effettuati regioni del Mezzogiorno.
Tempistiche
I progetti ammessi alle agevolazioni dovranno essere conclusi entro 18 mesi dalla data dell’atto di concessione del finanziamento e comunque dovrà essere garantito il completamento e la rendicontazione degli interventi entro il 31 dicembre 2028.
Sarà possibile inviare le domande di ammissione all’agevolazione sul portale del GSE a partire dalle ore 12:00 del giorno 10 marzo 2026 e fino alle ore 12:00:00 del giorno 09 aprile 2026.
Priorità
L’istruttoria avverrà tramite procedura a sportello , pertanto avranno priorità le domande inviate prima.
Oltre al criterio di anteriorità della data di presentazione verranno preventivamente applicati in ordine i seguenti criteri di priorità:
- NUOVI PROGETTI : progetti per i quali non sia già stata presentata una precedente richiesta di ammissione ai vecchi bandi Parco Agrisolare e i progetti che siano risultati ammessi ai benefici previsti dai vecchi Bandi Parco Agrisolare e che abbiano presentato rinuncia in data antecedente la pubblicazione dell’Avviso (24/02/2026); rispetto a questo perimetro verrà garantita l’applicazione delle seguenti priorità a: progetti da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia fino al raggiungimento del 40% delle risorse previste per ciascuna tabella;
- progetti il cui soggetto proponente è iscritto, alla data di presentazione della Proposta, alla rete agricola di qualità di cui alla legge n. 116 del 11 agosto 2014 e ss.mm.ii.;progetti che rispettano specifici criteri qualitativi e garantiscono specifiche caratteristiche di efficienza. In particolare, sarà garantita priorità nel caso in cui vengano impiegati moduli fotovoltaici i cui produttori risultino iscritti al Registro dei Moduli Fotovoltaici di ENEA (redatto ai sensi dell’articolo 12 comma 1 del decreto-legge 9 dicembre 2023) e ricadano nella Categoria B o C;progetti non ricadenti nelle tipologie di cui ai punti a, b, c e d.
- PROGETTI RIPRESENTATI: sono considerati tali i progetti vincenti dei vecchi Bandi Parco Agrisolare che abbiano presentato formale rinuncia al contributo successivamente alla data di pubblicazione dell’Avviso ( 24/02/2026); saranno valutati solo successivamente ai nuovi progetti di cui al punto 1. possono essere cumulate, in relazione agli stessi costi ammissibili, con altri aiuti di Stato e aiuti de minimis, purché tale cumulo non porti al superamento dell’intensità di aiuto stabilita per ciascuna tipologia di misura di cui al presente Decreto;
- possono essere altresì cumulate con qualsiasi altra misura di sostegno finanziata con risorse pubbliche, purché tale cumulo non riguardi gli stessi costi ammissibili, o le stesse quote parti del costo di uno stesso bene, e non porti al superamento del costo sostenuto per ciascun tipo di intervento di cui al presente Decreto.
Cumulo
In linea con quanto stabilito dal principio del divieto di doppio finanziamento, le misure concesse in esecuzione del presente decreto:
- possono essere cumulate, in relazione agli stessi costi ammissibili, con altri aiuti di Stato e aiuti de minimis, purché tale cumulo non porti al superamento dell’intensità di aiuto stabilita per ciascuna tipologia di misura di cui al presente Decreto;
- possono essere altresì cumulate con qualsiasi altra misura di sostegno finanziata con risorse pubbliche, purché tale cumulo non riguardi gli stessi costi ammissibili, o le stesse quote parti del costo di uno stesso bene, e non porti al superamento del costo sostenuto per ciascun tipo di intervento di cui al presente Decreto.