Finalità

L’intervento sostiene le imprese del settore turistico-ricettivo e della somministrazione alimenti e bevande (art. 5 L. 287/1991) che sostengono costi per l’alloggio dei lavoratori impiegati. L’obiettivo è favorire il benessere dei lavoratori, ridurre il costo degli alloggi e garantire maggiore continuità ai servizi turistici, mediante contributi destinati alla copertura dei canoni di locazione degli alloggi destinati ai dipendenti.

Interventi ammissibili

Sono ammissibili gli interventi relativi ai costi di locazione sostenuti dall’impresa proponente per l’alloggio dei lavoratori impiegati presso le unità locali che svolgono attività turistico-ricettiva o di somministrazione di alimenti e bevande.

Le spese devono riferirsi a:

  • Canoni di locazione relativi ai posti letto destinati ai lavoratori.
  • Alloggi situati nella stessa provincia dell’unità locale o comunque entro 40 km da essa.
  • Spese sostenute per un periodo minimo di 5 anni e massimo di 10 anni.

Beneficiari

Possono richiedere il contributo:

  • imprese di qualsiasi dimensione, italiane o estere, che gestiscono strutture turistico-ricettive o esercizi di somministrazione (art. 5 L. 287/1991);
  • in possesso di almeno un codice ATECO tra quelli previsti dal DM 18/09/2025, art. 3;
  • che sostengono spese di alloggio per i lavoratori risultanti dal LUL o lavoratori in somministrazione.

Per imprese non residenti: è sufficiente dimostrare la disponibilità dell’unità locale in Italia nella fase di erogazione.

Spese ammissibili

Sono ammissibili SOLO i canoni di locazione sostenuti dall’impresa per gli alloggi destinati ai lavoratori.

Requisiti delle spese:

  • riferite ai posti letto assegnati ai lavoratori impiegati;
  • pertinenti e imputabili all’alloggio durante il periodo di attività;
  • sostenute dopo la presentazione della domanda;
  • documentate con fatture quietanzate o documenti equivalenti;
  • coerenti con il piano dei costi (minimo 5 anni – massimo 10 anni);
  • tracciabili e contabilizzate regolarmente

Escluse imposte e tasse, salvo l’IVA non recuperabile.

Agevolazione

Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo di parte corrente per le spese sostenute dall’impresa, in un periodo compreso tra 5 e 10 anni, per alloggiare i lavoratori presso le strutture indicate nella domanda di agevolazione.

In particolare:

▪ il contributo prevede un limite massimo di 3.000 euro all’anno per posto letto

▪ l’intensità di aiuto non supera il 50% dei costi ammissibili per le Pmi e il 15% per le grandi imprese

Per ulteriori informazioni non esitare a contattarci

CHIAMASCRIVI
CONDIVIDI ARTICOLO