Il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 si rivolge a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato italiano, e ha l’obiettivo di supportare e incentivare le aziende che investono in beni strumentali nuovi (materiali e immateriali), funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi.
Recentemente, è stato pubblicato un nuovo decreto che introduce alcune modifiche, con effetto retroattivo, a questa normativa. Tenendo presente che queste modifiche sono di natura amministrativa, precisiamo che non riguardano aspetti tecnici aggiuntivi rispetto a quanto già compilato.
Modello di comunicazione credito d’imposta
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha emanato il decreto direttoriale 15 maggio 2025, che disciplina il meccanismo di prenotazione e le modalità di invio delle comunicazioni per l’accesso al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali 4.0, effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, perciò fino al 30 giugno 2026, a condizione che entro il 31 dicembre 2025 sia stato versato un acconto pari ad almeno il 20% dell’investimento, nel limite massimo delle risorse stanziate pari a 2,2 miliardi di euro.
Come si accede
Per i beni tecnologicamente avanzati (materiali e immateriali), le imprese sono tenute a produrre una perizia tecnica asseverata, rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da essere inclusi nella misura, e quindi interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro è sufficiente una dichiarazione resa dal legale rappresentante
Processo di prenotazione
- Comunicazione preventiva: le imprese devono trasmettere una comunicazione preventiva entro il 31 gennaio 2026, indicando gli investimenti previsti e il relativo credito d’imposta. L’ordine cronologico di invio determina la priorità nella prenotazione delle risorse.
- Conferma dell’acconto: entro 30 giorni dalla comunicazione preventiva, l’impresa deve inviare una seconda comunicazione attestante il pagamento di almeno il 20% del costo dell’investimento.
- Comunicazione di completamento: al termine degli investimenti, l’impresa deve trasmettere una comunicazione di completamento entro il 31 gennaio 2026 per gli investimenti ultimati entro il 31 dicembre 2025, ovvero entro il 31 luglio 2026 per gli investimenti completati entro il 30 giugno 2026.
In caso di esaurimento delle risorse, le comunicazioni saranno comunque acquisite e le imprese potranno accedere al beneficio in caso di nuova disponibilità di fondi, sempre rispettando l’ordine cronologico di invio delle comunicazioni preventive.
Chi ha già comunicato
Per le imprese che al 15 maggio 2025 hanno già comunicato investimenti, sia in via preventiva e sia di completamento, tramite il modello previsto dal decreto del 24 aprile 2024, con data di ultimazione successiva al 31 dicembre 2024, il decreto prevede un percorso specifico:
- Mantenimento dell’ordine cronologico: ai fini della prenotazione delle risorse, rileva l’ordine cronologico di invio della comunicazione preventiva già trasmessa, a condizione che, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del nuovo modello di comunicazione (da definirsi con successivo decreto direttoriale), le imprese trasmettano il nuovo modello di comunicazione in via preventiva (solo per chi, al 15 maggio, ha trasmesso il modello previsto dal decreto del 24 aprile 2024 in via preventiva), ovvero di completamento con indicazione della data di versamento e l’importo dell’ultimo acconto per raggiungere almeno il 20% delle spese ammissibili (solo per chi, al 15 maggio, ha trasmesso il modello di completamento previsto dal decreto del 24 aprile 2024).
- Comunicazioni successive: le imprese che trasmettono il nuovo modello di comunicazione in via preventiva devono adempiere agli obblighi di conferma dell’acconto (entro 30 giorni dalla comunicazione preventiva) e di completamento degli investimenti entro i tempi previsti.
- Conseguenze del mancato adeguamento: le imprese che non si adeguano entro il termine di 30 giorni devono ripresentare il modello di comunicazione secondo le nuove disposizioni, perdendo dunque la priorità relativa alla comunicazione preventiva trasmessa secondo le disposizioni previste dal decreto del 24 aprile 2024.”
Entrata in vigore del nuovo modello
Con successivo decreto direttoriale, saranno individuati i termini a decorrere dai quali il modello di cui al presente decreto entra in vigore ed è disponibile in formato editabile per la trasmissione, esclusivamente in via telematica, attraverso i servizi informatici messi a disposizione nel sito istituzionale dal Gestore dei servizi energetici (GSE).