Chi è obbligato? Chi può segnalare un illecito?

Il whistleblowing è il processo con cui i dipendenti o terze parti di un’azienda (per esempio fornitori, clienti, collaboratori, ecc.) possono segnalare, anche in modo anonimo, sempre riservato e protetto, sospette pratiche illecite riscontrate durante la propria attività.

Si tratta quindi di un sistema di prevenzione della corruzione introdotto dalla legge n. 190 del 6 Novembre 2012. Questa pratica è divenuta obbligatoria per un grosso numero di soggetti dopo il recepimento della direttiva UE 2019/1937 tramite il D.lgs. 10 marzo 2023 n. 24.

Gli aspetti di complessità organizzativa, che vanno opportunamente governati in questa materia, sono molteplici e coinvolgono in modo penetrante tutta l’azienda. Infatti, l’adeguamento alla disciplina richiede particolare attenzione nella predisposizione, nell’implementazione e nella costante manutenzione delle policies interne e nella comunicazione esterna. Alcune aziende, già in linea con i modelli 231, lo fanno da molti anni e sono abituate agli aggiornamenti e alle revisioni degli strumenti di governance.

Soggetti per cui è obbligatorio

La platea dei soggetti tenuti ad applicare la disciplina del whistleblowing è, infatti, aumentata coinvolgendo tutto il settore pubblico (obbligatorio dal 15 luglio 2023) e parte del settore privato.

Nello specifico, per le società di diritto privato, è obbligatorio per:

  • aziende con più di 50 dipendenti (media del numero di dipendenti in forza negli ultimi 12 mesi): dal 17 dicembre 2023;
  • aziende di qualsiasi dimensione con un modello organizzativo 231: dal 15 luglio 2023;
  • società che rientrano in categorie previste dal D.lgs: settore assicurativo, finanziario e bancario (compresi gli intermediari).

I segnalatori (o whistleblowers)

Le persone che possono denunciare gli illeciti possono essere un qualsiasi lavoratore del settore pubblico e privato, indipendentemente dall’inquadramento giuridico e contrattuale della propria prestazione e per uno spazio temporale che va oltre i confini del rapporto di lavoro.

Per esempio si può trattare di dipendenti pubblici e privati, lavoratori autonomi, lavoratori o collaboratori di fornitori, liberi professionisti e consulenti, volontari e tirocinanti, lavoratori in prova o ex lavoratori.

Il segnalatore ha il diritto di restare anonimo ma in ogni caso deve ricevere la massima protezione per evitare azioni ritorsive o qualsiasi altra azione che possa ostacolare la sua incolumità o operatività. La direttiva prevede che la tutela sia prevista anche in caso di segnalazioni o divulgazioni rivelatisi poi infondate, qualora il segnalante abbia avuto fondati motivi di ritenere che le violazioni fossero vere, ovviamente la tutela cessa in caso di segnalazioni infondate effettuate con dolo o colpa grave.

Oggetto della segnalazione

Oggetto della segnalazione nell’ambito del whistleblowing sono i comportamenti, atti od omissioni, fatti illeciti, che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato commessi nel contesto lavorativo, di cui gli informatori sono venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro o di rapporto.

Per comportamenti illeciti si intendono: illeciti amministrativi, contabili, civili o penali; condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o violazioni di Modelli organizzativi; illeciti riferiti ad appalti pubblici, servizi finanziari, riciclaggio, finanziamento al terrorismo, sicurezza dei prodotti e dei trasporti, ambiente, alimenti e mangimi degli animali, salute pubblica, privacy, sicurezza della rete e dei sistemi informatici, concorrenza.

Linee guida e maggiori informazioni consultabili nel sito dell’ANAC.

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