La Legge di bilancio 2021 intende incentivare, attraverso un credito di imposta, investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.
Nello specifico, il credito di imposta viene calcolato in base alla tipologia dei beni acquisiti, che la norma divide in tre categorie:
- beni strumentali materiali “Industria 4.0” (Allegato A annesso alla Legge 232/2016);
- beni strumentali immateriali “Industria 4.0” (Allegato B annesso alla Legge 232/2016 come integrato dall’articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205) anche in assenza di investimenti di cui al punto 1;
- beni strumentali materiali e immateriali “ordinari” o “generici” (non Industria 4-0).
Tale agevolazione spetta a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla loro forma giuridica e dal settore economico di appartenenza, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022 (ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti per almeno il 20% del costo).
Gli esercenti arti e professioni possono accedere al credito d’imposta limitatamente agli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali “ordinari” o “generici” (non Industria 4.0).
Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni concessi in leasing.
Sono esclusi dal bonus gli investimenti in:
- veicoli ed altri mezzi di trasporto (articolo 164, comma 1, Tuir);
- beni per i quali il D. 31.12.1988 stabilisce aliquote di ammortamento fiscale inferiori al 6,5%, quindi con un ammortamento superiore a 15 esercizi;
- fabbricati e delle costruzioni;
- beni di cui all’allegato 3 annesso alla 208/2015 come le condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali naturali o dagli stabilimenti balneari e termali, le condotte utilizzate dalle industrie di produzione e distribuzione di gas naturale, gli aerei completi di equipaggiamento, il materiale rotabile, ferroviario e tramviario;
- beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti
L’agevolazione è articolata in percentuali diverse a seconda della tipologia di investimenti ammissibili e del periodo temporale in cui viene effettuato l’investimento, secondo le seguenti misure:
Tipologia beni | Investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021 | Investimenti effettuati dal 01.01.2022 al 31.12.2022 |
Beni materiali Industria 4.0 | 50% sulla quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
30% sulla la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni 10% sulla quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino a 20 milioni | 40% sulla quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
20% sulla la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni 10% sulla quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino a 20 milioni |
Beni immateriali Industria 4.0 | 20% su di un importo massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro | |
Beni materiali ed immateriali ordinari | 10% su un importo massimo di 2 milioni di euro per i beni materiali e di 1 milione per i beni immateriali
elevato a 15% per gli strumenti e dispositivi tecnologici per la realizzazione di forme di lavoro agile (articolo 18, legge 81/2017) | 6% su un importo massimo di 2 milioni di euro per i beni materiali e di 1 milione per i beni immateriali. |
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24 in tre quote annuali di pari importo. Se però il bonus deriva da investimenti in beni “ordinari” acquistati tra il 16 novembre 2020 e il 31 dicembre 2021 da parte dei soggetti con volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro, può essere usato in un’unica soluzione.
Nel caso di investimenti in beni materiali ed immateriali “ordinari”, il credito d’imposta è utilizzabile a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni, mentre per gli investimenti in beni materiali ed immateriali “Industria 4.0”, il credito è utilizzabile a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione.
E’ importante prendere nota che, in relazione agli investimenti in beni strumentali materiali ed immateriali Industria 4.0, le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B annessi alla legge n. 232 del 2016.
Infine, la norma prevede che il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi o dei componenti negativi di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir.
Questo aiuto è cumulabile con altre agevolazioni, che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.
Potrebbe interessarti anche: Mezzogiorno: Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali