CONTRIBUTO FONDO PERDUTO

Il DL Sostegni, approvato dal Consiglio dei ministri il 19 marzo 2021, intende sostenere i soggetti i titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa e di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario, attraverso un nuovo contributo a fondo perduto.

Possono beneficiarne:

  • i soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti in Italia, che svolgono attività d’impresa, arte o professione;
  • gli enti non commerciali (anche terzo settore e enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione all’attività commerciale eventualmente svolta);
  • i soggetti titolari di reddito agrario di cui all’articolo 32 del TUIR.

Per accedere a tale agevolazione è necessario avere ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di € per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 e avere un calo di fatturato almeno del 30% nel 2020 rispetto al 2019, sulla base dell’ammontare medio mensile.

Sono esclusi i soggetti: la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto, che hanno aperto la partita IVA dopo l’entrata in vigore del decreto, enti pubblici, intermediari finanziari e società di partecipazione.

Il contributo viene riconosciuto nella misura minima di 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per le società, mentre l’ammontare massimo è fissato in 150.000 euro.

Nello specifico, il contributo viene calcolato sulla base di una percentuale da applicare alla differenza tra il fatturato/corrispettivi medio mensile 2020 e quello 2019, come riporta la tabella qui di seguito.

60% –>Ricavi o compensi < 100.000 €
50% –>Ricavi o compensi >100.000 € ≤ 400.000 €
40% –>Ricavi o compensi >400.000 € ≤ 1 milione €
30% –>Ricavi o compensi >1 milione € ≤ 5 milioni €
20% –>Ricavi o compensi 5 milioni € ≤ 10 milioni €

L’aiuto può essere erogato come contributo diretto, oppure riconosciuto sotto forma di credito d’imposta utilizzabile in compensazione tramite modello F24.

Esempio calcolo contributo spettante
  • Ricavi 2019: 80.400 € (corrispondente alla fascia 1)
  • Fatturato/corrispettivi 2020: 39.000 € = ft. medio mensile anno 2020: 3.250 €
  • Fatturato / corrispettivi 2019: 80.400 € = ft. medio mensile anno 2019: 6.700 €

Il calo di fatturato mensile medio è pari a 6.700 € – 3.250 €= 3.450 €, che corrisponde ad un calo percentuale medio del 2020 rispetto al 2019 pari al 51,5%, e quindi superiore alla soglia richiesta del 30%.

Il CFP spettante sarà pari a 3.450 euro x 60% = 2.070 euro.

Le istanze per il contributo a fondo perduto possono essere predisposte e inviate secondo le modalità decise dall’Agenzia delle entrate a partire dal giorno 30 marzo 2021 e non oltre il giorno 28 maggio 2021, anche avvalendosi di un intermediario delegato.

CASSA INTEGRAZIONE, BLOCCO LICENZIAMENTI E NASPI

L’art. 7 del decreto prevede un forte rafforzamento degli stanziamenti finanziari per le coperture della Cassa integrazione di quasi 7 miliardi per il 2021.

L’art. 8 invece, specifica che:

  • Per la CIGO COVID: i datori di lavoro che hanno accesso alla cassa ordinaria possono richiedere un ulteriore periodo di 13 settimane da utilizzare tra il 1 aprile e il 30 giugno 2021, senza contributo addizionale. Dal 1° giugno si torna all’utilizzo degli ammortizzatori ordinari con addizionale ma con contatore delle ore azzerato.
  • Per la CIG in deroga, ASO e FISdestinati a piccole imprese, artigianato e terziario: Nel periodo dal 1° aprile 2021 al 31 dicembre 2021, si possono richiedere trattamenti di assegno ordinario e di CIGD per un massimo di 28 settimane complessive.
  • Per la CISOA: i datori di lavoro del settore agricolo, che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di CISOA per una durata massima di 120 giorni, nel periodo ricompreso tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021.

N.B. Tutte le domande sono accentrate in un unico sistema UNIEMENS CIG con il quale le aziende trasmetteranno sia i dati necessari al calcolo dei trattamenti di cassa integrazione che ai pagamenti senza bisogno di inviare il modello sr141.

Il divieto di licenziamento individuale e collettivo per motivi economici è prorogato fino al 30 giugno, per tutti. Prosegue invece fino al 31 ottobre 2021 solo per le imprese che utilizzano CIG in deroga e CISOA, ovvero per piccole imprese, terziario e settore agricolo.

L’art. 10 del decreto prevede che i trattamenti di disoccupazione siano concessi a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31.12. 2021 senza l’applicazione del requisito delle 30 giornate lavorative effettive nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.

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