Nuova Sabatini

Gli articoli 95 e 96 prevedono l’erogazione in unica soluzione del contributo (precedentemente potevano accedervi solo le operazioni non superiori a 200.000 euro) e un’integrazione delle coperture economiche di 370 milioni per l’anno 2021.

Fondo Garanzia PMI

Al comma 244 viene invece prevista la proroga fino al 30 giugno 2021 della disciplina straordinaria del Fondo Garanzia PMI, di cui all’articolo 13, comma 1, del Decreto Liquidità, prevedendo, al contempo, che dal 1° marzo 2021 e fino al 30 giugno 2021, le mid-cap (imprese con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499) non potranno più accedere alle garanzie del Fondo, ma saranno ammesse alla garanzia SACE alle condizioni agevolate offerte dal Fondo centrale: garanzie a titolo gratuito e fino alla copertura del 90% del finanziamento, per un importo massimo garantito fino a 5 milioni di euro, o inferiore, tenuto conto dell’ammontare in quota capitale non rimborsato di eventuali finanziamenti assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia PMI.

Proroga e rafforzamento del bonus investimenti

Il credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali materiali ed immateriali viene esteso fino al 31 dicembre 2022 (ovvero agli investimenti effettuati fino al 30 giugno 2023, a condizione che entro il 2022 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione), con decorrenza della nuova disciplina dal 16 novembre 2020.

Per i beni strumentali materiali 4.0, per gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 (con possibile estensione fino al 30 giugno 2022), il credito d’imposta spetta nella misura del:

– 50% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

– 30% del costo per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;

– 10% del costo per la quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Per gli investimenti effettuati nel 2022 (con possibile estensione fino al 30 giugno 2023), invece, il credito di imposta scende al 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro e al 20% per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro, mentre rimane al 10% per la quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.

Per i beni immateriali 4.0 (ammesse anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza), per gli investimenti effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022 (con possibile estensione fino al 30 giugno 2023), l’aliquota agevolativa è pari al 20% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Per i beni strumentali “ordinari” non 4.0, per gli investimenti effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021 (con possibile estensione fino al 30 giugno 2022), la misura del credito d’imposta è pari al 10% del costo, elevata al 15% per gli investimenti in beni strumentali, sia materiali sia immateriali, destinati all’organizzazione di forme di lavoro agile. In ogni caso, il beneficio è riconosciuto nel limite massimo di:

– 2 milioni di euro, per i beni materiali;

– un milione di euro, per i beni immateriali (novità della nuova disciplina. Secondo la disciplina previgente i beni immateriali non erano agevolabili).

Per gli investimenti effettuati nel 2022 (con possibile estensione fino al 30 giugno 2023), invece, il credito di imposta scende al 6%, sempre nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro per i beni materiali e a un milione di euro per i beni immateriali.

Tutti i crediti d’imposta sono utilizzabili in compensazione tramite F24 in 3 quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni ovvero a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni (materiali ed immateriali) 4.0. Per gli investimenti in beni strumentali e immateriali “generici” non 4.0 effettuati nel 2021 da soggetti con ricavi o compensi minori di 5 milioni di euro, il credito d’imposta invece è fruibile in un anno.

Superbonus 110%

Viene prevista la proroga della maxi detrazione fino al 30 giugno 2022, con possibilità di arrivare fino al 31 dicembre 2022, per gli edifici che al 30 giugno 2022 hanno concluso il 60% dei lavori.

Misure di rafforzamento patrimoniale delle PMI

Si estendono fino al 30 giugno 2021, con alcuni ritocchi, alcune delle misure previste dall’art. 26 del decreto Rilancio (D.L. 34/2020) per il rafforzamento patrimoniale delle PMI.

Si tratta del credito d’imposta sulle perdite e del Fondo PMI di Invitalia.

Per quanto riguarda il primo bonus, con una prima modifica viene aumentato l’ammontare massimo del credito d’imposta dal 30 al 50% dell’aumento di capitale effettuato.

 Credito di imposta R&S&I

Proroga fino al 2022 e restyling anche il credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative, di cui all’art. 1, comma 198 e seguenti, legge n. 160/2019). Dal 1° gennaio 2021, il bonus spetterà:

– per gli investimenti in ricerca e sviluppo: nella misura del 20%, fino a un massimo di 4 milioni di euro;

– per gli investimenti in innovazione tecnologica: nella misura del 10%, fino ad un massimo di 2 milioni di euro;

– per gli investimenti in innovazione green e digitale: nella misura del 15%, fino a un massimo di 2 milioni di euro;

– per gli investimenti in design e ideazione estetica: nella misura del 10%, fino ad un massimo di 2 milioni di euro.

Sgravi contributivi per l’assunzione di giovani under 35

In particolare, si prevede, per le nuove assunzioni di soggetti fino a 35 anni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel 2021 e nel 2022, che l’esonero contributivo di cui all’articolo 1, commi da 100 a 105 e 107, della legge di Bilancio 2018, sia riconosciuto nella misura del 100%, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di 6.000 euro annui. Per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, l’esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di 48 mesi.

Sgravio contributivo per l’assunzione di donne

Per le assunzioni con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato di donne effettuate nel 2021 e nel 2022 l’esonero è riconosciuto nella misura del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL (ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche), per la durata di 12 mesi (elevabili a 18 in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato) e nel limite massimo di 6.000 euro annui.

Proroga CIG Covid

I commi 299-303, 305-308 e 312-314 prevedono la concessione di altre 12 settimane dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria e in deroga e di assegno ordinario previsti in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Blocco dei licenziamenti fino al 31 marzo

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