Per rimettere in moto l’economia e soprattutto il settore delle costruzioni, dopo il traumatico impatto del lockdown da Coronavirus, è stato pensato il Superbonus 110%, ovvero l’agevolazione fiscale prevista dal cosiddetto Decreto Rilancio (Decreto – Legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito in legge, con modificazioni, 17 luglio 2020 n. 77) che consistente nella possibilità di detrarre dalle imposte dovute dal contribuente il 110% delle spese sostenute per il rinnovamento energetico degli edifici, e per l’adeguamento sismico degli stessi.
In precedenza esistevano già due analoghi incentivi fiscali: i cosiddetti Ecobonus, e Sismabonus, ma con il decreto Rilancio il legislatore ha innalzato l’importo della detrazione al 110% di quanto effettivamente speso. Oltre a questo sono stati previsti anche meccanismi di cessione del credito di imposta derivante dalle detrazioni, con la possibilità di ottenere dall’impresa che esegue i lavori uno sconto in fattura pari all’intera somma dovuta, o di ottenere il finanziamento dei lavori dagli istituti di credito, mediante cessione a questi ultimi del proprio credito di imposta.
La finalità dello strumento agevolativo è quella di riqualificare sul piano energetico e su quello sismico le unità abitative e gli immobili costituiti in condominio.
Pertanto al fine di poter usufruire del bonus fiscale è necessario che l’intervento consegua i risultati individuati da parte del legislatore in termini o di efficienza energetica o di tenuta antisismica.
Gli interventi trainanti
Gli interventi che rientrano nella misura agevolativa si distinguono in “interventi trainanti”, indispensabili per l’ottenimento del beneficio fiscale al 110%, ed “interventi trainati” che devono essere svolti in abbinamento ai primi.
- Isolamento termico
Il primo intervento trainante è costituito dall’isolamento termico delle superfici orizzontali e verticali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie lorda dello stesso.
Il risultato può essere ottenuto attraverso il c.d. cappotto termico, intervento che consiste nell’apposizione di materiale isolante lungo le pareti esterne disperdenti dell’edificio (solai, pilastri e infissi) e in alcuni casi lungo quelle interne delle singole abitazioni.
- Sostituzione impianto di riscaldamento
Il secondo intervento trainante è costituito dalla sostituzione (e, attenzione, non dall’aggiunta) dell’impianto di riscaldamento dell’edificio con un impianto a condensazione o a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microgenerazione o collettori solari per la produzione di acqua calda.
Possono operare sia per riscaldare l’edificio che per raffreddarlo.
Per riscaldare adeguatamente l’ambiente è necessaria l’installazione di apposti pannelli radianti a pavimento o a soffitto, indispensabili per garantire un salto di due classi energetiche richiesto dalla legge per ottenere il beneficio fiscale. In alternativa si può optare per un intervento di isolamento termico in abbinamento.
- Adeguamento sismico
Il terzo intervento trainante è costituito dall’adeguamento sismico dell’edificio (si tratta del cosiddetto “sisma bonus”) ai sensi dell’articolo 16, commi da 1 bis a 1 septies del Decreto Legge n. 63/2013.
Accanto a questi interventi trainanti, beneficiano della detrazione, se compiuti unitamente a uno degli interventi sopra descritti, anche i cosiddetti interventi trainati. Si tratta degli interventi già previsti dall’articolo 14 del Decreto Legge n. 63/2013.
Sono interventi trainati:
- l’installazione di pannelli solari e di sistemi di accumulo integrati. In ogni caso la detrazione al 110% è subordinata alla cessione al GSE dell’energia prodotta e non consumata. La detrazione non è cumulabile con altre agevolazioni previste in materia
- l’installazione di colonnine elettriche per la ricarica dei veicoli elettrici;
- la sostituzione degli infissi.
Gli interventi definiti come “trainati” possono usufruire della detrazione anche senza essere legati ad un intervento “trainante” solo nel caso in cui vengano svolti su immobili sottoposti a regime vincolato per i quali non sia possibile compiere gli interventi edilizi “trainanti”, in forza di limitazioni che siano derivanti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio o da regolamenti edilizi ed urbanistici e ambientali.
I contribuenti titolati ad usufruire del “superbonus” sono:
- le persone fisiche fuori dall’esercizio di attività di arti impresa e professioni;
- i condomini;
- gli istituti autonomi case popolari e altri enti con le medesime finalità sociali, che rispettino i requisiti europei dell’in house providing, per gli immobili di loro proprietà e per quelli gestiti per conto dei comuni. Per tali soggetti è previsto anche un tempo più lungo per la realizzazione degli interventi fino al 30 giugno 2023;
- le cooperative di abitazioni per gli immobili da esse posseduti o assegnati in godimento ai propri soci;
- gli enti del terzo settore (organizzazioni non lucrative di utilità sociale ai sensi del Decreto Legislativo n. 460/1997), le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri, le associazioni di promozione sociale registrate;
- le associazioni e società sportive dilettantistiche registrate, sulle parti di immobili destinati a spogliatoi.
Possono accedere all’agevolazione fiscale del 110% anche i familiari e i conviventi del possessore o detentore dell’immobile che sostengono la spesa per i lavori effettuati sugli immobili a loro disposizione, unicamente se sono conviventi con il possessore. Inoltre hanno titolo legittimo a beneficiare dell’agevolazione fiscale anche i soggetti che sono titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso e abitazione), i nudi proprietari, i detentori con contratto di locazione o comodato regolarmente registrato, purché muniti del consenso all’esecuzione dei lavori da parte sia del proprietario.
Per i lavori effettuati sulle parti comuni di un condominio nel quale si trovino soggetti che esercitino attività di impresa o arte o professione, anche questi ultimi potranno beneficiare della agevolazione fiscale.
Hanno titolo ad usufruire del “superbonus” gli interventi eseguiti su:
- parti comuni di edifici (es. condominio);
- unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno (villette a schiera);
- singole unità immobiliari.
Vengono ricompresi nell’agevolazione anche gli interventi che vengono eseguiti sulle seconde case.
Sono invece espressamente esclusi dal beneficio gli interventi eseguiti su unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni signorili) A8 (ville) A9 (castelli).
I limiti di spesa degli interventi oltre i quali non è consentita l’agevolazione al 110% sono:
- per gli interventi di isolamento termico: il tetto di spesa è pari a 50 mila Euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari indipendenti all’interno di complessi plurifamiliari; 40 mila Euro per ciascuna unità immobiliare per condomini composti da 2 a 8 unità, e 30 mila Euro per ciascuna unità immobiliare per edifici composti da più di otto unità;
- per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale: il tetto di spesa è pari ad Euro 30 mila per gli edifici unifamiliari o funzionalmente autonomi; ad Euro 20 mila per unità abitativa negli edifici composti da 2 a 8 unità, ed Euro 15 mila per unità abitativa negli edifici con più di otto unità;
- per gli interventi di installazione di pannelli solari: il tetto di spesa è pari ad euro 48 mila e comunque 2400 Euro per ogni kw dell’impianto per singola abitazione.
Gli interventi finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio devono garantire «il miglioramento di almeno due classi energetiche da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (APE) prima dell’intervento e dopo.
L’agevolazione fiscale spetta per i lavori realizzati a partire dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
La detrazione è pari al 110 % dell’importo delle spese sostenute da parte del contribuente e comunque non oltre i tetti di spesa che sono stati sopra elencati.
L’applicazione dell’aliquota agevolativa deve essere fatta al momento dell’effettivo pagamento da parte delle persone fisiche, per quanto riguarda le imprese e le società invece vige il criterio di competenza, per cui l’aliquota viene applicata alla data di ultimazione della prestazione corrisposta.
L’importo della detrazione è ripartito in 5 quote di pari importo (es. 50 mila euro di spesa danno diritto ad una detrazione di Euro 10 mila per ogni annualità).
Se però le imposte che sono derivanti dalla dichiarazione dei redditi sono inferiori alla quota annua di detrazione, il residuo non detratto non può essere recuperato sugli anni di imposta successivi al primo e quindi si perde. Perciò può essere utile, invece della detrazione, esercitare una delle due opzioni previste dalla legge:
- il contribuente ha la facoltà di scegliere di optare per avere lo sconto in fattura su quello che è il corrispettivo dovuto al soggetto fornitore di beni e servizi, il quale recupererà lo sconto praticato trasformandolo in credito di imposta, con facoltà di cederlo ulteriormente ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari;
- il contribuente può trasformare la detrazione in un credito di imposta.
Il credito di imposta può essere riportato in compensazione con l’insieme di tutte le imposte e i contributi che il contribuente deve versare, oppure può anche essere compensato con i debiti fiscali che sono a carico del contribuente e non si applica il divieto generale di compensazione tra crediti fiscali e debiti fiscali iscritti a ruolo per importi superiori a 1500 Euro. Infine può essere inoltre ceduto a terzi siano esse persone fisiche, esercenti arti e professioni, enti e società, ivi inclusi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.
L’opzione per usufruire dello sconto o della trasformazione del credito di imposta può essere esercitata per ciascuno stato di avanzamento lavori (SAL), che per legge devono essere al massimo due: il primo stato avanzamento lavori deve comprendere almeno il 30% dei lavori complessivi e il secondo almeno il 60% degli stessi. Le modalità operative sono demandate ad un successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Per poter beneficiare della detrazione al 110% occorrono le asseverazioni da parte di tecnici abilitati, tenuti a verificare la congruità delle spese sostenute, nel caso dell’ecobonus il passaggio delle classi energetiche richieste per legge, ecc.
Le asseverazioni vengono rilasciate per ciascuno stato di avanzamento lavori oppure al termine del lavoro.
Per esercitare l’opzione, occorre un ulteriore documento, ovverosia il visto di conformità rilasciato dal soggetto abilitato alla trasmissione telematica della dichiarazione (es. commercialista) che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione.
Le spese sostenute per le asseverazioni e per il visto di conformità possono essere portate in detrazione.
La scadenza del regime agevolativo è fissata al 16 marzo 2021, per la comunicazione di cessione del credito e sconto in fattura dei lavori sostenuti nel 2020, non solo per l’ecobonus del 110%, ma anche per il bonus ristrutturazioni, per l’ecobonus ordinario e per il bonus facciate.
Si intende specificare che per quel che riguarda le spese detraibili al 110%, rientrano anche alcune spese accessorie agli interventi come ad esempio: i costi per i materiali, la progettazione e le altre spese professionali connesse (perizie e sopralluoghi, spese preliminari di progettazione e ispezione e prospezione).
La comunicazione per fruire dell’opzione alternativa alla detrazione potrà essere inviata a partire dal 15 ottobre 2020 ed entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui si sostiene la spesa.
L’invio dovrà essere effettuato in modalità telematica dal beneficiario della detrazione per i lavori in edifici singoli e dall’amministratore per i lavori in condominio, con possibilità di avvalersi di intermediari.
Alla comunicazione per la cessione del credito dovrà seguire l’accettazione da parte del cessionario o soggetti terzi, banche comprese, a partire dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione. Il credito potrà essere poi trasferito anche dagli altri cessionari.
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