L’agenzia delle Entrate con provvedimento del 10 giugno 2020, ha definito modalità e termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

L’istanza per il riconoscimento del contributo contiene le seguenti informazioni:

  • Codice fiscale del soggetto richiedente;
  • Codice fiscale del legale rappresentante;
  • Indicazione se i ricavi o compensi dell’anno 2019 sono inferiori o uguali a 400.000 euro, superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro oppure sono superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni;
  • Indicazione se il soggetto richiedente ha iniziato l’attività dopo il 31 dicembre 2018;
  • Indicazione se il soggetto al 31 gennaio 2020 aveva il domicilio fiscale o sede operativa nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi con stato di emergenza ancora in atto;
  • Importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi riferiti a operazioni effettuate nel mese di aprile 2019;
  • Importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi riferiti a operazioni effettuate nel mese di aprile 2020;
  • IBAN del richiedente
  • Codice fiscale dell’eventuale soggetto incaricato della trasmissione dell’istanza.

La trasmissione dell’istanza può essere effettuata a partire dal giorno 15 giugno 2020 e non oltre il giorno 13 agosto 2020.

L’erogazione del contributo è effettuata sul conto corrente identificato dall’IBAN indicato nell’istanza e spetta ai soggetti che hanno iniziato l’attività in data antecedente il 1° Maggio 2020.[/vc_column_text]

Nota Bene – Per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del suddetto requisito del calo di fatturato, sempre che rispettino il presupposto limite di ricavi di 5 milioni.

*Viene comunque garantito un contributo minimo di 1000 euro per le persone fisiche e di 2000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

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