Il contributo a fondo perduto previsto dal bando è finalizzato all’efficientamento energetico delle piccole e medie imprese, con particolare riferimento alle imprese la cui attività comporta notevoli consumi energetici pur senza rientrare nella definizione di impresa energivora*.

Soggetti beneficiari:

  • Imprese registrate nelle sezioni ATECO B (estrazione di minerali da cave e miniere) o C (attività manifatturiere);
  • Imprese costituite da almeno due anni;
  • Con sede operativa in Lombardia;

Interventi ammissibili:

  • Diagnosi energetica;
  • Adozione della norma ISO 50001;

Spese ammissibili:

  • Diagnosi energetica (incarico a tecnici esperti, esterni all’impresa, per la redazione della diagnosi energetica);
  • Eventuale installazione di software o altri dispositivi per la misurazione analitica e dinamica dei consumi energetici della sede produttiva;
  • Adozione del sistema di gestione conforme alla ISO 50001 (costo della certificazione, eventuale costo per la formazione del personale, eventuale costo per l’acquisto di software per la raccolta e misurazione dei dati finalizzati a migliorare l’efficienza energetica;

Il tetto massimo delle spese ammissibili è pari a 8.000 euro per la diagnosi e di 16.000 euro per la ISO 50001.

Le domande di contributo a fondo perduto del 50% potranno essere presentate a partire dal 24 febbraio 2020.

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*In Europa una forte spinta per l’adozione di un sistema aziendale di gestione dell’energia è venuta dalla Direttiva Europea sull’efficienza energetica, per il raggiungimento degli obiettivi del Protocollo 20-20-20 e recepita in Italia con il D.Lgs 102/2014.

Il decreto impone l’obbligo di effettuare audit energetici ogni quattro anni sia alle grandi imprese con più di 250 addetti o 50 milioni di euro di fatturato (o uno stato patrimoniale superiore ai 43 milioni di euro), sia alle imprese di qualunque dimensione ma a forte consumo di energia.

L’applicazione alle imprese “energivore” è una caratteristica italiana in quanto la direttiva 27/2012 fa riferimento unicamente alle grandi imprese. Le imprese energivore sono quelle che hanno un consumo energetico superiore ai 2,4 GWh/anno (sia esso di energia elettrica o altra fonte) e un’incidenza del costo dell’energia sul fatturato superiore al 3%.

Qui entra in gioco la certificazione ISO 50001: l’obbligo delle diagnosi periodiche decade se l’azienda applica un sistema di gestione conforme alle norme ISO 50001 o ISO 14001, oppure se è registrata EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) a condizione che il sistema di gestione in questione includa un audit energetico realizzato in conformità ai dettati di cui all’allegato 2 del D.Lgs 102/2014.

Il Decreto del 28/12/2012 ha esteso la possibilità di ottenere i Titoli di efficienza energetica (TEE), noti anche come “certificati bianchi”, a qualunque impresa o ente che si doti di un EGE o di un sistema di gestione dell’energia in conformità alla ISO 50001.