Negli ultimi anni si sono verificati diversi interventi del legislatore finalizzati a fornire degli strumenti alle imprese in difficoltà per ripristinare l’equilibrio economico-finanziario necessario per il proseguo dell’attività d’impresa. Con il “Codice della crisi di impresa e di insolvenza” (Decreto Legislativo 12 gennaio 2019 n. 14 in attuazione della Legge 19 ottobre 2017 n. 155) il legislatore ha dato vita ad un nuovo corpo normativo la cui finalità più rilevante è rappresentata dalla garanzia della conservazione dell’impresa e della sua continuità, pur sempre assicurando il miglior soddisfacimento dei creditori (par condicio creditorum).

Una finalità altrettanto importante perseguita dal legislatore è quella di istituire assetti organizzativi idonei alla tempestiva rilevazione dei sintomi di crisi nell’ottica di consentire alle imprese di adottare degli strumenti contabili ed amministrativi che le permettano di cogliere tempestivamente i primi segnali di crisi e di attivarsi prontamente attraverso l’adozione degli strumenti messi a disposizione dal legislatore.

Per comprendere come il codice della crisi segni un radicale cambiamento non solo procedimentale ma anche mentale, si segnala l’eliminazione del termine “fallimento”, che da sempre ha assunto una connotazione negativa portando gli imprenditori ad essere restii agli strumenti di regolazione della crisi, sostituito con l’espressione “Liquidazione giudiziale”. In questo modo, il legislatore ha messo in luce come la crisi non debba essere considerata uno stigma morale bensì una eventualità fisiologica che la società, se opportunamente strutturata secondo i nuovi obblighi organizzativi, può affrontare per ripristinare l’equilibrio economico-finanziario e garantire la continuità aziendale.

Una delle principali novità dell’impianto normativo del codice della crisi è rappresentato dagli istituti di allerta e di prevenzione, ovvero istituti a carattere stragiudiziale e confidenziale finalizzati ad incentivare l’emersione anticipata della crisi, evitando che la stessa si trasformi in una situazione di insolvenza conclamata, e agevolare lo svolgimento delle trattative con i creditori. A tal fine, il legislatore ha istituito gli “organismi di composizione della crisi d’impresa” (OCRI), i quali possono essere attivati anche su istanza del debitore.

Gli strumenti di composizione della crisi messi a disposizione dal legislatore attraverso il codice della crisi, ex novo oppure apportando delle modifiche rispetto alla Legge Fallimentare, sono i seguenti:

  • Piano attestato di risanamento ex art. 56 C.C.I, del quale ne viene confermata la natura privatistica;
  • Accordi di ristrutturazione dei debiti ex artt 60 e ss, che possono assumere diverse connotazioni tra cui gli accordi di ristrutturazione agevolati, accordi ad efficacia estesa, la convenzione di moratoria e la transazione fiscale;
  • Concordato preventivo ex artt. 84 e ss,, tra le sue diverse accezioni di concordato in continuità aziendale, per il quale il legislatore ne conferma il suo favor, ed il concordato liquidatorio, per il quale il legislatore ha introdotto alcune condizioni che ne rendono complesso l’accesso.

Oltre agli strumenti di composizione della crisi, il codice, in linea con la Legge Fallimentare, ha previsto una disciplina per gli imprenditori che si trovino in uno stato di insolvenza (intesa quale stato in cui il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, diversamente dalla crisi, definita quale manifestazione dell’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate). Lo strumento prende il nome di Liquidazione Giudiziale ex artt 121 e ss C.C.I. e sostituisce il procedimento di fallimento nella normativa previgente.

Un’ulteriore novità strettamente legata alla disciplina della crisi d’impresa è stata introdotta dal D.L. 32/2019 (noto come “Sblocca Cantieri”), il quale ha previsto l’obbligo di nomina dell’organo di controllo nell’ipotesi in cui la società abbia superato, per almeno due esercizi consecutivi, almeno due dei seguenti limiti:

  • Totale attivo di stato patrimoniale: 4 milioni di Euro;
  • Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di Euro;
  • Dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.