L’agevolazione, detta comunemente Carbon Tax, permette il rimborso/compensazione di una parte considerevole dell’accisa applicata sul gasolio utilizzato per il trasporto merci e persone e costituisce un fattore fondamentale per abbattere i costi di gestione dell’autotrasporto e mantenere la competitività sul mercato nei confronti delle aziende concorrenti.
La defiscalizzazione di parte del costo del gasolio per l’autotrasporto è descritta e regolamentata negli aspetti fondamentali dal DPR 09/06/2000 n. 277 e dal DL 24/01/2012 n° 1 che ne estende l’applicabilità anche agli aumenti che si susseguono nel tempo, rendendo così strutturale la neutralizzazione degli aumenti di accise.
Beneficiari del rimborso
- Aziende ed esercenti attività di autotrasporto merci:
- in conto terzi, iscritti nel relativo albo;
- in conto proprio, muniti della relativa licenza e iscritti nell’elenco degli autotrasportatori di cose in conto proprio.
- Aziende che effettuano autoservizi di competenza statale, regionale e locale (regolamento CEE n. 684/92 del Consiglio del 16 marzo 1992 e successive modifiche, ed al D.L. n. 422/1997).
- Enti pubblici e imprese pubbliche locali esercenti attività di trasporto di cui al decreto «Burlando» (D.L. 19 novembre 1997 n. 422) e relative leggi regionali di attuazione.
- Enti pubblici ed imprese esercenti trasporti a fune, in servizio pubblico per trasporto di persone.
Mezzi agevolabili
- Veicoli alimentati a gasolio per autotrazione con portata a pieno carico di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate art. 7 della direttiva 2003/96/CE Consiglio del 27.10.2003.
- Autoveicoli destinati a trasporti specifici
In base alla normativa vigente hanno diritto a tale agevolazione i mezzi con le seguenti omologazioni:
- Dichiarazioni consumi per l’anno 2017, 2018 e 2019: Euro 3 , 4 , 5 e successivi
Controllare sulla carta di circolazione il punto (V.9) ne dove sono indicate le normative CEE, e il punto (B) anno di immatricolazione: EURO 3: in genere sono tutti quelli immatricolati dall’anno 2001 in avanti.
Il gasolio consumato deve essere acquistato nel territorio nazionale. Se i rifornimenti dei mezzi non avvengono direttamente da una cisterna propria ma da stazioni di servizio, le fatture devono riportare le targhe con i relativi rifornimenti effettuati.
Per gli anni 2017 e 2018 e seguenti il rimborso/compensazione ammonta a circa 0,21 € per ogni litro di gasolio consumato.
L’agevolazione ha cadenza trimestrale e può essere ottenuta tramite rimborso con accredito in c/c o tramite compensazione con altre imposte sul modello F24.
A titolo di esempio, per un consumo annuo pari a 5.000 litri di gasolio il rimborso ammonta a 1.050 euro.