Il sistema comunitario degli aiuti di Stato alle imprese prevede in generale determinati limiti, che sono derogati per gli aiuti d’importanza minore (c.d. “de minimis, di importo poco elevato), in quanto considerati non in grado di falsare la libera concorrenza all’interno del mercato comune.

Pertanto è stata prevista apposita regola (c.d. regola “de minimis” ) per cui i limiti non si applicano qualora l’agevolazione complessiva non superi, nell’arco di 3 anni, una soglia predefinita, pari a 200.000 euro (100.000 euro per il settore del trasporto su strada), al di sotto della quale l’aiuto è esonerato dall’obbligo predetto (Reg. UE 1407/2013).

Per verificare l’eventuale superamento della soglia, ogni volta che un’impresa riceve un aiuto a titolo di “de minimis”, questa deve ricalcolare l’ammontare degli aiuti concessi nel triennio precedente, tenendo conto di qualunque aiuto (statale o regionale) concesso come “de minimis”. Se le soglie sono superate, torna operante l’ordinario obbligo di preventiva comunicazione per l’intero ammontare dell’aiuto.

Per agevolare la verifica di cui sopra, è stato istituito un Registro Nazionale Aiuti di Stato consultabile on line nella sezione Trasparenza degli Aiuti Individuali al seguente link:

https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx